Art. 31.
(Obblighi di sicurezza e trasparenza).

      1. Per gli impianti industriali esercenti attività di cui all'articolo 29, l'impresa comunica all'autorità di controllo, in sede di domanda di autorizzazione, il nominativo del responsabile per la sicurezza e l'ambiente.
      2. Nel caso previsto dal comma 1, l'impresa è tenuta a predisporre una volta all'anno un bilancio ambientale semplificato, redatto secondo i requisiti minimi definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.